Fondi immobiliari: tasse più pesanti sulle plusvalenze

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lella84
00mercoledì 5 novembre 2008 22:52
Una manovra estiva ricca di novità sul fronte dei fondi. E’ stata recentemente pubblicata una circolare dell’Agenzia delle Entrate contenete alcune precisazioni di natura fiscale sulle modifiche apportate alla disciplina dei fondi immobiliari, ossia quei fondi che investono il proprio patrimonio esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, in diritti reali immobiliari e in partecipazioni in società immobiliari.

Le novità
Aliquote: è stata innalzata dal 12,50 al 20 per cento l’aliquota sui capital gains realizzati al momento della cessione o del rimborso delle quote. Lo stesso aumento di aliquota dal 12,50 al 20 per cento scatta per la generalità dei fondi immobiliari sui proventi periodici erogati e sulle somme distribuite in fase di riscatto o liquidazione.

Regime Speciale: tra le novità anche l’introduzione di un regime speciale, applicabile ai fondi per i quali i regolamenti di gestione non prevedono la quotazione dei certificati partecipativi in mercati regolamentati italiani o esteri, che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro. Il regime speciale consiste nell’applicazione di un’imposta patrimoniale dell’1% del valore netto del patrimonio del fondo, che si aggiunge alla ritenuta alla fonte sui proventi distribuiti ai partecipanti.

L’imposta patrimoniale si aggiunge alla ritenuta alla fonte relativa ai proventi distribuiti ai partecipanti.

L’applicazione del regime speciale e’ limitata ai soli fondi a ristretta base partecipativa e a quelli familiari. In quest’ultimo caso, e indipendentemente dal numero dei partecipanti, si tratta di fondi riservati o speculativi in cui i due terzi delle quote risultano nella titolarita’ di una o piu’ persone fisiche tra loro legate da rapporti di parentela o affinita’ o da societa’ ed enti di cui le stesse persone fisiche detengono il controllo. I fondi a ristretta base partecipativa sono invece quelli le cui quote sono possedute da meno di 10 partecipanti, salvo che almeno il 50 per cento di tali quote risulti nella titolarita’ di investitori istituzionali, di soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio d’informazioni, di imprese, nonche’ di enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria e di enti non commerciali.

Scadenziario
L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta in un’unica soluzione dalle società di gestione del risparmio entro il 16 febbraio dell’anno successivo al prelievo. Pertanto, il primo versamento dell’imposta sarà effettuato il 16 febbraio 2009.
A carico della società di gestione del risparmio vi è l’obbligo di accertare la sussistenza dei requisiti di applicabilità dell’imposta patrimoniale dovuta dai fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e da quelli familiari.

Per consentire la verifica dei requisiti di applicabilità dell’imposta patrimoniale, i possessori delle quote devono fornire alla società di gestione, entro il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni necessarie e aggiornate, quali, ad esempio, il numero di quote possedute, la tipologia del fondo (se riservato o speculativo), se la quota è detenuta in qualità di imprenditore, di fondo pensione, di trust, i vincoli di parentela con gli altri partecipanti eccetera.

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